Restauro edilizio e ristrutturazioni
Talvolta si interviene con modifiche strutturali quando si agisce su edifici senza pensare che ci sono differenze tra gli interventi di nuova costruzione, la ristrutturazione edilizia, il restauro ed risanamento conservativo. È possibile essere a conoscenza delle differenza tra questi interventi e dei documenti necessari per effettuarli grazie alla sentenza n. 38611 del 18 settembre 2019 della Corte di Cassazione con la quale ha annullato un’ordinanza del tribunale che aveva disposto il dissequestro in un complesso immobiliare ritenuto precedentemente abusivo perché integrato attraverso la realizzazione, con modifica di destinazione d’uso da residenza ad utilizzo turistico ricettivo, di diversi interventi edili di nuova costruzione e ristrutturazione ed effettuati in assenza di permesso di costruire ovvero sulla base di provvedimenti autorizzativi da considerare illegittimi.
A prescindere dalla decisione di modificare la precedente decisione del Tribunale, la sentenza della Cassazione risulta essere importante nella trattazione in quanto individua le differenze tra gli interventi di: ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Ciò è importante da focalizzare in modo da agire senza incorrere in sanzioni o reati, quando si interviene su uno stabile con lavori di ristrutturazione.
La ristrutturazione edilizia
Sono considerati interventi di “ristrutturazione edilizia” gli interventi edilizi rivolti a “trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.”.(D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)
Per questa tipologia di interventi è necessario il permesso di costruire. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quindi quelli che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; ovvero che comportino mutamenti della destinazione d’uso nonché modificazioni della planimetria degli immobili sottoposti a vincoli e a successive modificazioni.
La ristrutturazione edilizia si caratterizza anche per la previsione di possibili incrementi volumetrici, quindi ampliamenti strutturali. Si tratta, in questo caso, di interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, detta ristrutturazione leggera, che determinano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione.
Interventi di restauro e risanamento conservativo
Sono considerati interventi “restauro e risanamento conservativo” gli interventi edilizi volti a “conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”. ( D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)
La finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella di rinnovare l’impianto edilizio in modo completo, ma sempre nel rispetto dei suoi elementi essenziali ovvero quelli della tipologia, forma e struttura.
Il rispetto degli elementi essenziali impone che non possono essere mutati diversi aspetti come la qualificazione tipologica del manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici, nonché gli elementi formali che lo distinguono ed il manufatto, configurando l’immagine caratteristica di esso; infine non è possibile modificare i cosiddetti elementi strutturali, ovvero quelli che compongono la struttura dell’organismo edilizio.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono consentire destinazioni d’uso differenti ma che devono necessariamente essere compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo interessato. A differenza dalla ristrutturazione, gli interventi di restauro e risanamento conservativo non possono modificare in modo particolarmente importante l’assetto edilizio preesistente.
La finalità di conservazione risulta essere, quindi, caratteristica degli interventi di recupero e risanamento conservativo, sottolineando la necessità che non si alteri la struttura dell’edificio, sia all’esterno che al suo interno.
Vincoli paesaggistici
In caso si parli di vincolo paesaggistico, il divieto di eseguire interventi come la possibilità di effettuare senza autorizzazione interventi, la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di consolidamento statico e restauro conservativo, è limitato solo al caso in cui i lavori comportino un alterazione del preesistente o dell’assetto esteriore degli edifici ossia ne violino l’esigenza di “conservazione” e quindi a condizione che gli interventi “non alterino lo stato originale dei luoghi”.
Quindi gli interventi di “ristrutturazione edilizia” comprendono l’esecuzione di lavori consistenti nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio e sono distinguibili dagli interventi di “risanamento conservativo“, perché questo si caratterizzano per il mancato apporto di modifiche sostanziali all’assetto edilizio preesistente.